27 Giugno 2012
Nuovo statuto comunale, lunedì 2 luglio il primo incontro pubblico di presentazione
Dopo quasi 6 anni dal referendum consultivo del 2006 la Commissione consiliare speciale presenta la bozza del nuovo statuto comunale e il nuovo regolamento, dove dovrebbe avere inserito, per quanto riguarda la partecipazione popolare, il risultato di quel referendum ed in particolare il referendum abrogativo, il referendum propositivo e il referendum abrogativo-propositivo, con un quorum bassissimo e poche numero di firme per indirlo.
COSA HA PARTORITO INVECE?
Uno strumento che, per quanto riguarda la partecipazione popolare, nei principi (art. 32) stabilisce:
"1. Il Comune di Vicenza riconosce i referendum quali essenziali momenti di esercizio della sovranità popolare e di espressione di partecipazione dei vicentini alle scelte di governo della città e quali strumenti di integrazione della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta nelle decisioni riguardanti la comunità vicentina.
2. I referendum sono di natura consultiva, propositiva, abrogativa e abrogativa-propositiva"
Nei fatti rende i referendum impraticabili, sia perchè esclude dalle materie referendarie i seguenti punti:
2. Sono escluse dalla consultazione referendaria:a) lo Statuto
b) il documento programmatico preliminare della Giunta Comunale;
c) il regolamento del Consiglio Comunale ed altri regolamenti ad efficacia meramente interna;
d) le elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza, e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
e) gli atti relativi al personale del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali;
f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
h) le espropriazioni per pubblica utilità;
i) l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari;
j) i bilanci annuali e pluriennali, i conti consuntivi;
k) quando la proposta concerna materie già sottoposte a referendum nell’arco della medesima tornata amministrativa,
l) quando la proposta oggetto del referendum incida su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale;
m) l’esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata e le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
n) i diritti delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e sessuali.
Sia perchè
si consente al C.C. di annullarne lo svolgimento in qualsiasi momento, anche dopo la raccolta delle firme (art. 35): 4. "Il referendum non si svolge se, prima dell’effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto"
Sia perchè ci sono parecchi altri punti molto discutibili dai quali si comprendono numerosi paletti ad una reale pratica referendaria e l’ennesima presa per i fondelli ai cittadini.
Il consiglio comunale deve però ancora esprimersi, speriamo nell’intelligenza e lungimiranza dei consiglieri i quali se veramente vogliono dare una diversa immagine del loro modo di fare politica vicino ai cittadini e lontano dalla Casta a cui purtroppo siamo soggetti, aprrovino un nuovo statuto molto dicervso da quallo proposto e che permetta nei fatti i principi esposti nella art. 32.