24 Giugno 2005
Statuto
Questo è lo statuto del Comitato discusso e firmato il 21 Giugno 2005 davanti al notaio e che segna la data di nascita del gruppo. E’ uno statuto ampio, per evitare eventuali modifiche nel futuro.
STATUTO DEL COMITATO PIÙ DEMOCRAZIA
Scopi, finalità, campi d’azione
ART. 1 = Definizione
Il COMITATO PIU’ DEMOCRAZIA (d’ora in poi, Comitato) é una associazione di donne ed uomini senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale ed apartitica, che ha lo scopo primario di compiere gli adempimenti legali ed organizzare un referendum comunale finalizzato ad introdurre anche nel Comune di Vicenza il referendum propositivo ed il referendum abrogativo, quali strumenti di partecipazione diretta e quindi utili all’autogoverno e all’imparzialità della pubblica amministrazione.
Il Comitato rifiuta ogni forma di violenza, considera la pace, la pari dignità tra i popoli e il ripudio della guerra beni supremi dell’umanità e condizioni indispensabili di progresso civile, economico e sociale.
Il Comitato pone a fondamento della sua azione:
- la fedeltà alla Costituzione e alla democrazia;
- il perseguimento di rapporti giusti ed uguali tra le persone, la trasparenza, la correttezza, la democraticità e l’efficienza dell’azione amministrativa;
- la politica come attività umana nobile attraverso la quale i cittadini, direttamente e tramite gli eletti, ottengono il concreto soddisfacimento degli interessi generali e collettivi;
- la democrazia del consenso, posto che ogni scelta isituzionale può essere messa in discussione tramite referendum;
- la costituzione per le tensioni sociali di uno sbocco operativo e di ottenimento di risultati attraverso la democrazia diretta;
- l’accesso ai mezzi di informazione che non possono più ignorare le istanze di base dal momento che esse possono divenire autogoverno della città;
- la partecipazione dei cittadini con gli strumenti della democrazia diretta
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ART. 2 = Finalità
Il Comitato é portatore di un progetto e di un programma per creare le condizioni affinché questi valori si realizzino. Esso individua nel Comune la cellula prima del tessuto sociale-istituzionale cui compete prima di tutti la gestione del territorio e delle risorse in funzione del bene di tutti ed il rispetto delle leggi nel suo operare ed anche nei confronti dei soggetti esterni, cittadini o persone giuridiche, aventi sede in Vicenza e non.
Il Comitato é impegnato a perseguire l’unità di azione con altri comitati ed associazioni aventi finalità simili.
In particolare opera per ottenere:
a) l’accesso facile e completo per i cittadini in quanto tali ai documenti del comune
b) piena collaborazione degli uffici comunali con i cittadini, i comitati e le associazioni spontanei e formalizzati
c) la modifica della normativa comunale (statuto e delibere) degli istituti di partecipazione, in particolare del referendum, al fine di facilitarne al massimo l’accesso e la esperibilità.
ART. 3 = Sede
Il Comitato ha sede in Vicenza, Contrà Porta Nova n. 2, presso la Casa per la Pace.
ART. 4 = Metodo di lavoro interno del comitato
Nel suo operare, nell’adottare le decisioni, nelle relazioni interne il Comitato segue questi principi:
1. Partecipazione effettiva. Prima che una scelta venga adottata tutti i membri devono avere pari ed effettive opportunità per comunicare agli altri le loro opinioni al riguardo.
2. Parità di voto. Ogni membro ha un’opportunità di voto effettiva ed uguale agli altri; tutti i voti sono considerati di pari efficacia decisoria.
3. Diritto all’informazione. Ad ogni membro è garantita l’informazione preventiva e tempestiva sulle scelte del Comitato e sulle sue motivazioni.
4. Controllo dell’ordine del giorno. Tutti i membri devono avere l’opportunità di decidere le priorità e gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
ART. 5 = Mezzi
Il Comitato opera attraverso il metodo della partecipazione democratica e degli strumenti legali e giurisdizionali. A tal fine esso
- utilizza i mezzi di comunicazione, ivi compresi quelli informatici, le manifestazioni ed iniziative pubbliche nelle loro varie forme,
- invia esposti, petizioni, ricorsi e gli altri normativamente atti previsti quale forma di partecipazione diretta, ricorrendo anche alla Magistratura sia ordinaria che amministrativa e contabile
- promuove da solo o con altri i referendum ed altri istituti di partecipazione stabiliti dallo statuto comunale
- programma, sviluppa ed esegue studi, ricerche, progetti nei settori della partecipazione e dell’autogoverno ponendoli a disposizione pubblica
- raccoglie fondi per finanziare le proprie attività da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, compresi i contributi di adesione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici per progetti e programmi organizzati dal Comitato, i lasciti testamentari
- nell’ambito dei fini statutari di solidarietà, eroga servizi diretti alla promozione del bene collettivo della democrazia, della partecipazione, dell’autogoverno specie per le persone in difficoltà di fronte a codeste problematiche
- promuove iniziative culturali sui temi sopra citati
- si impegna nelle attività di educazione e sensibilizzazione per diffondere la conoscenza degli strumenti di autogoverno e di democrazia diretta e delle modalità per la loro costituzione ed il loro esercizio
- collabora con enti, associazioni, comitati, istituzioni e quanti perseguano gli stessi scopi del Comitato.
ART. 6 = Adesione
L’adesione al Comitato é aperta – indipendentemente dalla fede religiosa, dalla lingua o nazionalità, dal gruppo etnico di appartenenza, dalla residenza e cittadinanza – a tutte le persone che abbiano compiuto la maggiore età, ne accettino il programma e si impegnino per la sua realizzazione.
Il Comitato rimane autonomo dai partiti, dai sindacati e dalle altre organizzazioni assimilabili.
L’ingresso di nuovi associati avviene su presentazione di uno o più degli aderenti da almeno un anno e previa accettazione del presente statuto e la condivisione delle finalità del Comitato. Durante il primo anno di vita del Comitato, per l’ingresso di nuovi associati è necessario il consenso della maggioranza degli aderenti
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ART. 7 = Incompatibilità
L’adesione al Comitato è incompatibile con l’appartenenza ad associazioni ed organizzazioni e con le attività che pongano in discussione od in pericolo il rispetto della Carta Costituzionale ed, in special modo, dei diritti civili di democrazia, partecipazione e autogoverno, del principio di sussidiarietà, dell’uguaglianza fra i cittadini e davanti alla legge, dell’imparzialità, del buon andamento della pubblica amministrazione.
L’adesione al Comitato comporta la condivisione del suo programma, l’impegno per la sua realizzazione, il proselitismo, la diffusione del consenso tra i cittadini
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ART. 8 = Democrazia interna
Il Comitato ritiene che soprattutto la democrazia interna possa salvaguardare la propria autonomia di elaborazione e decisione e quindi assume come principio fondante il pluralismo delle idee, il riconoscimento di posizioni di minoranza e maggioranza, la circolazione del dissenso per un libero, sereno, dibattito.
Ciascun aderente ha diritto di mantenere e sostenere posizioni personali diverse rispetto a quelle della maggioranza interna che di volta in volta si determina.
Il diritto di voto spetta a ciascuno degli aderenti.
ART. 9 = Doveri degli aderenti
Chi aderisce al Comitato sostiene le sue posizioni ed iniziative impegnandosi sulla base delle proprie attitudini e possibilità ed inoltre concorre al finanziamento con un contributo associativo libero annuale proporzionato alle sue effettive possibilità
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ART. 10 = Risorse economiche
Le risorse economiche del Comitato sono costituite da:
a) quote degli aderenti;
b) donazioni e lasciti;
c) fondi ricavati dalla raccolta e dalle attività relative ai fini istituzionali;
d) contributi di enti pubblici e privati a sostegno di specifiche attività e progetti;
e) ogni altro tipo di entrata purché derivanti da attività previste dallo statuto o ad esso connesse
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ART. 11 = Gratuità
E’ vietato distribuire, anche indirettamente, fondi o servizi agli aderenti ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo operino per il Comitato.
E’ vietato corrispondere compensi per collaborazione di terzi non direttamente finalizzate agli scopi statutari.
ART. 12 = Scioglimento del Comitato e modifica della statuto
Lo scioglimento del Comitato e la modifica dello statuto avvengono per decisione di due terzi degli aderenti che abbiano versato almeno un contributo all’anno.
Strutture e forme organizzative
ART. 13 = Assemblea
Il Comitato ha come unico organo di decisione ed autogoverno la assemblea degli aderenti.
Nel caso di decisioni prese a maggioranza, i membri contrari sono invitati a motivare il loro dissenso ed a precisare se esso sia essenziale per la continuità della loro presenza e del loro contributo.
L’assemblea adotta le proprie decisioni con il metodo del consenso.
L’aderente dissidente può anche scegliere di rimanere nel Comitato in forma attenuata (non voto, non partecipazione alle attività), in attesa di riprendere la pienezza della sua posizione.
Nell’ambito della assemblea del comitato sono assunti i compiti interni ed esterni quali, ad esempio, rappresentanza verso l’esterno (mezzi informazione, istituzioni, ecc.), elaborazione di testi, ricerca, acquisizione di finanziamenti ed adesioni.
Chi svolge questi compiti riferisce alla assemblea con cadenza non superiore al mese e nel caso di decisioni da prendere ne chiede la convocazione.
L’assemblea elegge un coordinatore con funzioni di rappresentanza e operative e lo sostituisce in caso di contrasto inconciliabile con le proprie scelte e decisioni e di decadenza
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ART. 14 = Coordinatore
Il Coordinatore assicura la continuità nella gestione del Comitato e risponde della propria attività all’Assemblea.
Il Coordinatore rappresenta il Comitato, dà esecuzione alle decisioni, porta all’esterno le posizioni del Comitato assunte dall’assemblea, ha la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, e può compiere – sulla base delle decisioni adottate dal Comitato – tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o cessione di beni a titolo gratuito od oneroso.
L’assemblea dichiara la decadenza del coordinatore in caso di impedimento invincibile e di contrasto grave e reiterato del suo operare con lo statuto.
Il Coordinatore assicura la continuità nella gestione del Comitato e risponde della propria attività all’Assemblea.
Il Coordinatore é eletto dall’assemblea e dura in carica 1 anno solare.
La votazione avviene entro il mese di novembre di ogni anno.
Per la durata in carica del primo coordinatore non si tiene conto del primo anno nel caso l’elezione avvenga successivamente al primo quadrimestre.
La carica è totalmente gratuita.
La partecipazione a commissioni, consulte, ecc. di natura istituzionali e non è decisa di volta in volta dal Comitato che ne regola la presenza.
L’assemblea elegge anche un vice-Coordinatore con compiti di sostituzione nel caso di temporaneo impedimento del Coordinatore.
ART. 15 = Norma finale
I fondi e gli utili annualmente vengono iscritti a bilancio nell’esercizio successivo e non sono distribuibili agli aderenti. In caso di scioglimento essi ed il patrimonio del Comitato verranno devoluti a fini di pubblica utilità.
Il Comitato non prevede adesioni temporanee od a termine, salva sempre al volontà del singolo aderente di recedere
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ART. 16 = Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legislazione in materia.